Formazione per l’esercizio del commercio alimentare e di somministrazione

La Legge Regionale n. 38/06 e s.m.i. dispone, all’art. 5 comma 3, che: “I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza”.
Si ricorda che la variazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune (attraverso il SUAP) , il quale ha il compito di verificare se il soggetto sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e smi.
Il corso di aggiornamento obbligatorio ha una durata di 16 ore comprensive ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte, così come stabilito dalla D.G.R n. 25-1952 del 31/07/2015. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto.
Per informazioni sugli enti convenzionati cliccare su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/formazione-professionale-per-lesercizio-commercio-alimentare-somministrazione

